Due trasferte vietate ai tifosi viola: ecco il comunicato Uefa che spiega il motivo della sanzione. E la Fiorentina dovrà anche risarcire il San Gallo
Come già preannunciato, la UEFA ha comminato le due giornate di squalifica per le trasferte dei tifosi della Fiorentina, che non ci saranno la prossima settimana a Cipro contro l'APOEL Nicosia, e nemmeno in Portogallo per la sfida al Vitoria Guimaraes. Il comunicato rilasciato ieri fa luce sull'entità e i motivi della squalifica.
Due giornate: una per la pena sospesa, una per i fatti di San Gallo
Le due giornate sono state confermate per i seguenti motivi: la prima è stata data per la pena sospesa dalla finale dello scorso anno, mentre la seconda è quella accompagnata dai 50mila euro di multa per accensione dei fuochi d'artificio e fumogeni. C'è però una novità: la Fiorentina dovrà contattare la società San Gallo entro 30 giorni, per stabilire il risarcimento dei danni. Questo il testo completo del comunicato ufficiale:
Accuse contro l'ACF Fiorentina:
Accensione di fuochi d'artificio, Art. 16(2)c del Regolamento Disciplinare UEFA (DR)
Turbamenti per la folla, art. 16 cpv. 2 lett. h DR
Danni causati allo stadio e/o ai suoi impianti, art. 16 cpv. 2 lett. f DR
Lancio di oggetti, art. 16, n. 2, lett. b) DR
Decisione:
L'AB ha deciso:
Ordinare l'esecuzione della misura disciplinare sospesa imposta dall'Organo di Controllo, Etica e Disciplina con la sua decisione del 17 giugno 2024 (ovvero vietare all'ACF Fiorentina di vendere i biglietti ai suoi tifosi ospiti per la sua prossima (1) partita di competizioni UEFA per club, che era soggetta a un periodo di prova di due (2) anni, per atti di danneggiamento e lancio di oggetti).
Multa di 50.000 euro all'ACF Fiorentina e divieto all'ACF Fiorentina di vendere biglietti ai suoi tifosi ospiti per un'ulteriore (1) partita di competizione UEFA per club, per accensione e lancio di fuochi d'artificio e altri oggetti, atti di danneggiamento e disturbo della folla.
Di ordinare all'ACF Fiorentina di contattare la società ospitante, ovvero il FC San Gallo 1879, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione per la liquidazione dei danni causati dai propri tifosi.